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continuita delle trascrizioni (установленная законом; Continuita' delle trascrizioni. Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto: trascrizione delle accettazioni tacite delle eredità dei propri danti causa al fine di realizzare la oggi mancante continuità delle trascrizioni massimo67) |