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escussione m; interrogatorio dei testimoni; audizione di testimoni (massimo67); esame dei testi (con rinuncia all'esame dei testi; esame-incrociato dei testi e delle parti; esame incrociato dei testimoni massimo67); esame dei testimoni (con rinuncia all'esame dei testi; esame-incrociato dei testi e delle parti; esame incrociato dei testimoni massimo67); escussione di testi (in tale fase (fase istruttoria) viene espletata l’attività probatoria con escussione eventuale di testi e/o, nei casi previsti dalla legge, nomina di un consulente tecnico di ufficio massimo67) |